Oramai da alcuni anni l’istituto di origine anglosassone del trust trova applicazione in diversi ambiti della legislazione italiana ed ha ottenuto dai Tribunali italiani piena validità. Nato nei paesi di common law, è stato riconosciuto nell’ordinamento giuridico italiano a decorrere dal 1 gennaio 1992, a seguito della ratifica della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, intervenuta con legge 16 ottobre 1989 n. 364. Istituto molto chiacchierato, forse perché di impostazione così diversa dalla nostra legislazione di civil law, è ormai oggi parte della vita quotidiana di imprenditori, di persone fisiche, di associazione e disabili.
L’istituto si sostanzia in un rapporto giuridico (un contratto) fondato sul rapporto di fiducia tra disponente (settlor) e trustee. Il disponente di norma trasferisce per atto inter vivos o mortis causa alcuni beni o diritti a favore del trustee il quale li amministra con i diritti ed i poteri di un vero e proprio proprietario nell’interesse del beneficiario e per uno scopo prestabilito. Beneficiario iniziale e finale possono essere differenti e abbiamo anche trust costituiti senza l’indicazione di un beneficiario finale (cd. Trust opachi).
Il trust per essere valido deve essere regolato da una legge straniera che recepisca il Trust.
Normalmente utilizziamo la legge inglese o la legge del Jersey attualmente in vigore, la prima perché è la patria del trust, la seconda perché tra le leggi di common law e’ la più simile a quella italiana (in relazione all’estendibilità dell’istituto)
LE FIGURE COINVOLTE
Disponenti/Settlors: coloro che istituiscono il trust e conferiscono i beni
Apportatori: coloro che, pur non istituendo il trust, apportano beni
Beneficiari iniziali: coloro che partecipano al reddito del trust
Beneficiari finali: coloro ai quali verrà distribuito il fondo in trust al termine di durata
Trustee: soggetto (persona fisica o società) che amministra e gestisce il trust in accordo all’atto istitutivo e secondo i desideri del disponente comunicati di volta in volta con lettere dei desideri. Le società trustee sono Trustee Company ossia società che hanno quale oggetto sociale l’assistenza ai clienti nella istituzione dei trust e nella successiva gestione dei patrimoni
Guardiano: (figura non strettamente necessaria) colui (persona fisica o società) che controlla l’operato del trustee.
L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale per la quale i beni conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio del trustee con l’effetto che non possono essere escussi dai creditori del trustee del disponente e del beneficiario.
Come si può notare il trust si presta a molteplici utilizzi e diviene uno strumento duttile e dinamico che può essere redatto su misura per ogni diversa richiesta.
Qualsiasi tipo di bene (mobile, immobile, denari, investimenti, quote societari, opere d’arte etc) può essere conferito in trust.
I casi più diffusi in cui si utilizza il trust sono:
TRUST IMMOBILIARI
Permette di creare un patrimonio separato e garantito composto da immobili con il vantaggio che tale patrimonio non potrà essere aggredito se non da creditori del trust. Si potrà pertanto creare una gestione immobiliare senza ricorrere al più dispendioso strumento della normale SRL e si potrà contestualmente porre le basi per una suddivisione ereditaria dell’intero patrimonio o comunque una suddivisione nel futuro di tali beni. Durante la vigenza del trust il trustee potrà compiere tutte le operazioni utili alla gestione ivi compresa la vendita. Si consiglia questa tipologia di trust quando si intende gestire diversi immobili, quando si vuole proteggere tali patrimoni da aggressioni o procedure concorsuali future, proteggere i patrimoni familiari ecc.. La maggior duttilità e sicurezza permette generalmente di preferire il trust all’ormai consueto istituto del fondo patrimoniale.
TRUST PER DISABILI
Permette di gestire i più svariati beni (immobili, denaro, beni mobili, valori mobiliari, polizze ecc) in favore del soggetto disabile. Lo strumento è sicuramente preferibile all’amministrazione di sostegno o alle forme di tutela e curatela ove il controllo giudiziario è comunque preponderante e lascia davvero pochi spazi di autonoma gestione (si pensi ad esempio che per la vendita dell’immobile sia in caso di amministrazione di sostegno che di tutela e/o curatela è necessaria l’autorizzazione del Tribunale e che gli investimenti non possono essere effettuati in altro modo se non in titoli di stato).
TRUST DI FAMIGLIA
Per disciplinare anticipatamente casi di successione, rapporti di convivenza e parentela, crisi matrimoniali ivi compresi i casi di separazione e divorzi. Soprattutto in questi ultimi due casi il trust potrebbe essere maggiormente utilizzato in quanto permetterebbe di disciplinare meglio i rapporti patrimoniali tra coniugi anche in un’ottica futura di lungo periodo e con riguardo ai figli.
TRUST SOCIETARI E PASSAGGIO GENERAZIONALE
Realizzano sia l’obiettivo di disciplinare i passaggi generazionali dell’impresa con maggior semplicità di quanto previsto dalla legge ordinaria, sia di separare parte dei patrimoni aziendali, di trasferire interi rami di azienda, di proteggere i patrimoni aziendali, le azioni o le quote sociali. In alcune situazioni ciò può comportare anche un vantaggio fiscale (in termini di risparmio) sempre nel rispetto della legislazione del paese di residenza.
TRUST A SCOPO DI GARANZIA
Possono essere conferiti nel trust qualsiasi tipologia di bene: mobile, immobile, denaro ecc. Verrà creato un patrimonio separato e gestito per la realizzazione di un determinato scopo per il quale è stata richiesta la garanzia e colui a beneficio del quale viene prestata garanzia potrà contare su un patrimonio inattaccabile. Si pensi ad esempio alle tante fideiussioni prestate. Il trust permetterebbe tra l’altro di gestire ed impiegare il bene oggetto di garanzia con molteplici vantaggi per tutti. Tale tipologia di trust è spesso utilizzata nelle procedure liquidatorie o concorsuali anche dagli stessi Giudici.
TASSAZIONE
Il trust può essere opaco o trasparente. Si ha un trust opaco quando non vi sono nel contratto di trust imputazioni precise di distribuzione di reddito ai beneficiari (iniziali o finali). La discrezionalità di detta retribuzione e’ rimessa al trustee. Il trust trasparente prevede invece l’attribuzione precisa dei redditi ai beneficiari. In tal modo, il trust opaco sconta l’imposta IRES 27.40%, nel trust trasparente i redditi vengono tassati in capo ai beneficiari con la relativa imposta IRPEF. Nella maggior parte dei casi può essere fiscalmente efficiente il trust opaco.
TASSAZIONE NEL CONFERIMENTO
I conferimenti vengono tassati a tassa fissa. Solo al termine del trust, quando il fondo in trust verrà attribuito ai beneficiari finali, tali beni sconteranno le imposte successione/donazione (circolare 34/E A.d.E. 22.10.2022)
La tassazione sopra indicata appare particolarmente favorevole in quanto permette, soprattutto con i trust di durata piuttosto lunga (oltre 10 anni) di rinviare la tassazione e i passaggi successori (anche successoria) a tale evento.
TRUST E PRIVACY
Il trust è caratterizzato dalla forte tutela della privacy. Anche con i DM istitutivi del registro titolari effettivi, i trust hanno dimostrato anche di fronte al TAR di godere di tale riservatezza.
IN CONCLUSIONE, IL TRUST È UN “VESTITO SU MISURA”
Il trust non è un atto standard. Ogni trust deve vestire le esigenze e i desideri, ove possibili e leciti, dei clienti. È uno strumento duttile, flessibile e può essere modificato nel corso di validità per meglio aderire alle esigenze che con il tempo possono mutare.
È una materia complessa in quanto contempera la coesistenza di leggi italiane e straniere, pertanto si raccomanda di affidarsi a professionisti esperti del settore. Purtroppo spesso ciò che troviamo sul web, pur essendo utile a darci una panoramica della materia, non illustra sufficientemente l’istituto e le relative questioni giuridiche sottese.
Avv. Morena Lironi
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